DANNI DA FAUNA SELVATICA: LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA REGIONE
Data pubblicazione: 19/01/2022Categoria: Diritto ambientale
Da anni specializzati nel campo dei sinistri da fauna selvatica, abbiamo patrocinato numerose cause dinanzi agli uffici giudiziari del Tribunale di L'Aquila, nonché dei vari Giudici di Pace di Chieti, Lanciano, Avezzano, Guardiagrele, Casoli, Gissi, Villa Santa Maria; tali sentenze hanno ormai cristallizzato il principio, riconosciuto anche dalla Suprema Corte, della legittimazione passiva della Regione quale ente obbligato al risarcimento.
Una delle ultime pronunce è quella emessa dal Tribunale di L'Aquila (sentenza n. 65 del 19.01.2022) che ha condannato la Regione Abruzzo a risarcire un conducente di oltre 15.000 euro per i danni subiti alla propria autovettura, in conseguenza dell'impatto con un cinghiale.
La sentenza, inserendosi nell'orientamento giurisprudenziale dominante, ribadisce la responsabilità dell'Ente Regionale, ai sensi dell'art. 2043 c.c. In tale quadro, siamo riusciti a dimostrare non solo la sussistenza dell'elemento oggettivo (condotta-nesso causale), ma anche di quello soggettivo, consistente in un comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico, nello specifico, la mancata affissione della segnaletica di pericolo e la condotta omissiva inerente alla gestione della fauna selvatica. Dall'istruttoria è emersa, infatti, la prevedibilità dell'evento dannoso, posto che in diverse occasioni erano stati segnalati sinistri da fauna selvatica sul medesimo tratto di strada, collocato, oltretutto, all'interno dell'Ente Parco.