TELECAMERE PRIVATE: QUANDO SI HA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY

Data pubblicazione: 12/03/2025
Categoria: Privacy

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un incremento esponenziale di reati legati a rapine e furti, per cui sentiamo sempre più l'esigenza di tutelarci e di usare strumenti di deterrenza quali allarmi e sistemi di videosorveglianza. Di conseguenza, conoscere i proncipali accorgimenti da adottare per evitare di incorrere in problemi legati alla privacy, risulta oggi più che mai necessario.

Contrariamente a quanto si crede, l'installazione di sistemi di videosorveglianza privata non necessita di autorizzazione dell'autorità giudiziaria, a condizione che l'angolo visuale delle riprese sia limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, giardini, parti comuni delle autorimesse) oppure pubbliche o di pubblico passaggio.

Non solo, le persone fisiche - nell'utilizzare sistemi di videosorveglianza in ambito esclusivamente personale o domestico, per finalità volte alla tutela della propria sicurezza e alla prevenzione di possibili reati (quali, appunto, furti o atti vandalici) - non hanno l'obbligo di installare alcuna segnaletica di riferimento.Questo perché il “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (cd. GDPR) prevede, all'art. 2, la non applicabilità di detto regolamento a contesti esclusivamente personali o domestici, senza una connessione con un'attività commerciale o professionale.

Diversamente, se il sistema di videosorveglianza dovesse essere gestito da un istituto terzo di vigilanza, quest'ultimo sarà tenuto all'osservanza del GDPR, in quanto fornitore di un servizio professionale, con l'ovvia conseguenza che dovrà installare anche i relativi cartelli recanti la dicitura “area sottoposta a videosorveglianza”. In particolare, la scritta dovrà essere ben visibile, in qualsiasi condizione ambientale e di luce e il cartello dovrà essere posizionato all'ingresso dell'area videosorvegliata.

A questo punto ci si chiede quale possa essere l'utilizzo delle immagini raccolte con le telecamere e se le stesse possano essere utilizzate come prova in un eventuale giudizio. Sebbene le immagini riprese non possano essere oggetto di diffusione o di comunicazione a terzi, le stesse possono essere utilizzate come elementi di prova per presentare denunce o querele, nonché in un eventuale giudizio.

Ciò in ossequio a quanto previsto dalla Suprema Corte con sentenza n. 39293/2018, secondo cui, in tema di prova atipica, risultano addirittura legittime e pienamente utilizzabili in giudizio i video privati realizzati con telecamere esterne installate sulla propria proprietà, che consentano di captare ciò che accade nell'ingresso, nel cortile e su balconi di terzi. Secondo la Cassazione, infatti, nessuno può vantare un diritto alla riservatezza, trattandosi di luoghi, che, pur essendo di privata dimora, sono liberamente visibili dall'esterno senza particolari accorgimenti.

Un altro problema spinoso è quello relativo ai tempi di conservazione delle immagini di videosorveglianza, il cui limite, come stabilito dal Provvedimento del Garante della Privacy dell'8 aprile del 2010, viene fissato in 24 ore, eventualmente estendibili a 48.Alla scadenza, il Garante della Privacy stabilisce che i video vengano cancellati dal sistema automaticamente o manualmente, nei casi di impianti di vecchia generazione.Pertanto, per ogni esigenza di allungamento dei tempi di conservazione oltre le 24/48 ore, c'è l'obbligo di interpellare il Garante con apposita richiesta.

Per concludere mi sento di dire come la regolamentazione riguardante il corretto utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta non sempre di facile lettura, in quanto si scontra con due principi fondamentali che sono quelli della sicurezza e della tutela della privacy, entrambi meritevoli di tutela e destinati, pertanto, a determinare continui stravolgimenti nella normativa e nella giurisprudenza degli anni a venire.

Avv. Michele Accettella

© RIPRODUZIONE RISERVATA 2025

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