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09/11/2014 - Cassazione: quando scatta il risarcimento danni per "licenziamento ingiurioso"
Nel caso di licenziamento ingiurioso spetta al lavoratore uno specifico risarcimento del danno.
E' quanto afferma la Corte di Cassazione, nella sentenza civile n. 22536 del 23 Ottobre 2014 - sezione lavoro, chiarendo, tuttavia, che per integrare licenziamento ingiurioso non è sufficiente che qualsiasi giusta causa si riveli poi insussistente, essendo necessari elementi aggiuntivi della fattispecie.
Invero, secondo la Suprema Corte, “Per dar luogo a un danno risarcibile secondo il diritto comune il licenziamento deve concretarsi - per la forma o per le modalità del suo esercizio e per le conseguenze morali e sociali che ne siano derivate – in un atto ingiurioso, ossia lesivo della dignità e dell'onore del lavoratore licenziato, non potendosi considerare tale ogni ipotizzata giusta causa di recesso rivelatasi, poi, insussistente”.
A titolo esemplificativo, è ingiurioso il licenziamento di cui l'azienda dia indebita pubblicità, oppure quello che attribuisca all'interessato condotte che turbano il comune sentire.
La prova del carattere ingiurioso del licenziamento grava su chi lo deduce; in mancanza di tale prova, come nel caso in oggetto, non è possibile che il giudice si pronunci a favore della relativa domanda di risarcimento del danno.