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09/11/2014 - La pensione di reversibilita' tra ex moglie e vedova non segue sempre una ripartizione pari alla meta'
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23102 del 30 ottobre 2014, è tornata a occuparsi della questione relativa alla quota della pensione di reversibilità che spetta alla ex moglie divorziata quando vi concorre anche la seconda moglie.
Tale ultima pronuncia della Suprema Corte si pone in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza maggioritaria, secondo cui, nella determinazione della quota di spettanza, occorre tenere conto di tutta una serie di parametri, quali la durata dei matrimoni, l'entità dell'assegno divorzile, la durata della convivenza prematrimoniale e le condizioni personali ed economiche.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, la ripartizione non dovrà necessariamente essere pari alla metà, ma potrà essere determinata una quota maggiore ad appannaggio dell'una piuttosto che dell'altra.
Invero, nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha confermato quanto stabilito dalla Corte D'Appello, che aveva riconosciuto alla ex moglie divorziata una quota maggiore rispetto alla vedova, pari 70%.