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22/05/2015 - Lavoratore adibito a mansioni diverse: in assenza di dequalificazione, non c'e' mobbing

Non vi è mobbing, se il datore di lavoro adibisce il dipendente a mansioni diverse a quelle per le quali è stato assunto, se le stesse non sono “dequalificanti”.

Lo ha affermato la sezione lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 27239/2014, respingendo il ricorso di una lavoratrice contro il licenziamento disposto da un'impresa alberghiera.

La S.C. condivide il ragionamento seguito dal Giudice di secondo gradoaffermando che il potere del datore di lavoro “di organizzare la propria attività e, pertanto, di mutare le mansioni di un dipendente” (cd. ius variandi), è pienamente legittimo.

Nel caso in esame, ha sottolineato la Cassazione, le mansioni diverse cui la lavoratrice era stata adibita trovavano piena giustificazione nella mancata apertura dell'hotel, con la conseguenza che non potevano essere ritenute “dequalificanti”.

La valutazione, infatti, sul legittimo esercizio dello ius variandi, ha spiegato la Corte, va valutata in base a diversi parametri: omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, equivalenza concreta rispetto alle competenze richieste, livello professionale del dipendente. E tutto ciò a prescindere dalla circostanza se, sul piano formale, le tipologie di mansioni rientrino o meno nella stessa area operativa.

Tale valutazione, ha concluso la Corte rigettando il ricorso, spetta al giudice del merito che, nel caso di specie, ha escluso il demansionamento e la conseguente condotta mobbizzante da parte del datore di lavoro.


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