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01/10/2015 - Separazione: addebito al marito contumace sanza istruttoria.

A pronunciarsi sulla questione in merito è il Tribunale di Milano; il quale si è pronunciato su ricorso presentato da una donna per ottenere la separazione giudiziale dal marito con contestuale addebito al coniuge per aver costui abbandonato ingiustificatamente il tetto coniugale. Inoltre richiedeva l'affido esclusivo dei figli, l'assegnazione della casa coniugale ed un contributo al mantenimento.

Nel corso del procedimento,nonostante la regolarità della notificazione, il marito rimaneva contumace. Per cui, i giudici ritennero acclarata l'intollerabilità della convivenza, senza necessità di espletare una specifica istruttoria. Ciò in quanto le parti, con il ricorso di lei e l'assenza di lui, dimostrarono chiaramente di non considerarsi più marito e moglie.

Riguardo la pronuncia in merito all'addebito, venne in rilievo l'abbandono della casa coniugale senza giustificato motivo.

Circa l'affidamento dei figli, la regola generale sarebbe quella della c.d. bigenitorialità condivisa. Tale regola viene derogata nel caso in cui l'affido condiviso sia pregiudizievole per la prole. Nel nostro caso, il padre, latitante moralmente e fisicamente, ha mostrato disinteresse per la crescita e l'assistenza dei figli facendo così emergere una disaffezione ed indifferenza che il giudice non ha potuto omettere nel corso della pronuncia, che ha visto la madre come affidataria esclusiva. In tal modo si è giustificata anche l'assegnazione alla donna della casa familiare, nonchè del mantenimento dei figli da parte dell'uomo.


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