SPESE LEGALI E CONCORDATO PREVENTIVO
Data pubblicazione: 30/09/2024Categoria: Procedure concorsuali
Stabilire quando il diritto dei creditori di agire esecutivamente sia assoggettato alla falcidia di cui all'art. 168 L.F., per crediti sorti anteriormente al concordato, può non sempre risultare di facile lettura.
Preliminarmente appare doveroso evidenziare come dal combinato disposto degli artt. 168 e 184 L.F. non si evince un divieto espresso ad agire in executivis, anche oltre la definitività del decreto di omologa, da parte dei creditori “per titolo o causa anteriore [al decreto]”. Tanto più che l'art. 168 L.F. contiene, per l'appunto, un termine finale - sino al quale sussiste il divieto di agire esecutivamente (nello specifico, il momento in cui il decreto di omologa diviene definitivo) - che non può essere ignorato.
Fatta questa doverosa premessa, il problema temporale summenzionato si porrebbe, ad esempio, nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un credito non quantificabile preventivamente, ma frutto di una sentenza emessa successivamente all'apertura del concordato (come, ad esempio, nel caso di liquidazione delle spese legali di giudizio).
Il credito da spese legali, infatti, sorge al momento della sentenza che statuisce sulle stesse e della contestuale liquidazione, con la conseguenza che soltanto a seguito di una simile pronuncia tali spese verranno poste a carico del debitore e ci troveremo in presenza di un credito avente i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Di conseguenza, sulla base di quanto appena argomentato, tale credito dovrebbe considerarsi sorto dopo l'apertura del concordato e, quindi, non soggetto all'eventuale falcidia ex artt. 168 e 184 L.F.
Inoltre, non si può non menzionare quanto disposto dall'art. 111 L.F., il quale prevede che siano prededucibili non solo crediti sorti “in funzione” della procedura concorsuale (come tipicamente i crediti dei professionisti che hanno prestato la loro attività per l'ammissione del debitore alla procedura concorsuale), ma anche i crediti sorti “in occasione” di tale procedura; di talché, il debito derivante dalla condanna al pagamento delle spese legali, in quanto sorto nel corso del concordato, si è generato proprio “in occasione”, ossia durante tale procedura.
Atteso che gli onorari si determinano esclusivamente con la sentenza, ai fini della prededuzione occorrerà avere riguardo al momento in cui è stata portata a termine la complessiva prestazione professionale, con la conseguenza che tali onorari dovrebbero beneficiare del rango della prededucibilità e, quindi, non essere soggetti alla falcidia ex legge fallimentare.
Infatti - sebbene l'art. 184 L.F. stabilisca che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso ex art. 161 L.F. - la giurisprudenza ha precisato che “a tale regime deroga il pagamento di debiti che, per la loro natura o per le caratteristiche del rapporto da cui discendono, assumano carattere prededucibile e si sottraggano, quindi, alla regola del concorso” (cfr. Cass. 12.01.2007, n. 578; Trib. Padova 09.05.2013).
Pertanto, il creditore prededucibile, non essendo vincolato all'omologa (e, quindi, sottratto al concorso con i creditori concorsuali), potrebbe agire esecutivamente in qualsiasi momento, posto che la normativa richiamata in materia (artt. 168 e 184 L.F.) non trova applicazione per i crediti prededucibili.
Avv. Michele Accettella
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