DANNI DA FAUNA SELVATICA: LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA REGIONE
Data pubblicazione: 19/01/2022Categoria: Diritto ambientale
Da anni specializzati nel campo dei sinistri da fauna selvatica, abbiamo patrocinato (con esito vittorioso) numerose cause dinanzi agli uffici giudiziari del Tribunale di L'Aquila, nonché dei vari Giudici di Pace di Chieti, Lanciano, Avezzano, Guardiagrele, Casoli, Gissi, Villa Santa Maria.
Una delle ultime pronunce favorevoli è quella ottenuta dal Tribunale di L'Aquila (sentenza n. 65 del 19.01.2022), che ha condannato la Regione Abruzzo a risarcire un nostro assistito di oltre 15.000 euro per i danni subiti alla propria autovettura, in conseguenza dell'impatto con un cinghiale.
La sentenza, inserendosi nell'orientamento giurisprudenziale dominante, ribadisce la responsabilità dell'Ente Regionale, ai sensi dell'art. 2043 c.c. In tale quadro, siamo riusciti a dimostrare non solo la sussistenza dell'elemento oggettivo (condotta - nesso causale), ma anche di quello soggettivo, consistente in un comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico, nello specifico, la mancata affissione della segnaletica di pericolo, recinzioni, dissuasori di velocità e altri dispositivi atti ad evitare l'attraverso di animali, nonché la condotta omissiva inerente alla mancata gestione della fauna selvatica.
Dall'istruttoria, infatti, è emersa la prevedibilità dell'evento dannoso, posto che in diverse occasioni erano stati segnalati sinistri da fauna selvatica sul medesimo tratto di strada (diventati ormai di dominio pubblico), collocato, oltretutto, all'interno dell'Ente Parco.
Quanto al criterio di imputazione della responsabilità, la giurisprudenza maggioritaria, sia della Suprema Corte che di merito, per anni ha statuito che si tratterebbe di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., rilevando che l'art. 2052 c.c. è utilizzabile unicamente per danni provocati da animali domestici o in cattività. Questo per l'assenza in capo alla pubblica amministrazione di poteri di governo e controllo dell'animale, capaci di limitarne la potenzialità dannosa.
Da ultimo, una recente sentenza della Cassazione (n. 7969/2020) ha ribaltato detto orientamento, estendendo la responsabilità ex art. 2052 c.c. dell'Ente Pubblico anche ai danni cagionati dagli animali selvatici.
Ciò perché lo Stato, in quanto proprietario della fauna, deve rispondere dei danni da essa provocati sulla base dell'interpretazione letterale dell'art. 2052 c.c., il quale, oltre a non contenere alcuna espressa limitazione agli animali domestici, presuppone quale criterio di imputazione della responsabilità, contrariamente all'art. 2051 c.c., non la custodia ma la “proprietà” dell'animale.
Tale cambio di rotta, oltre a costituire un evidente punto di svolta, comporterà anche tutta una serie di conseguenze nell'ottica di futuri contenziosi in materia, soprattutto sotto il profilo dell'onere probatorio, meno stringente per quanto riguarda il soggetto che ha subito il danno.
Avv. Michele Accettella
© RIPRODUZIONE RISERVATA 2024