TRUFFA ON LINE: AGGRAVANTE DELLA MINORATA DIFESA
Data pubblicazione: 20/06/2024Categoria: Criminalità informatica
Secondo una recente sentenza della sesta sezione penale della Cassazione (n. 18585/2024, depositata il 10.05.2024), la truffa on line è sempre aggravata dalla minorata difesa, ai sensi dell'art. 61 n. 5 c.p., se la transazione avviene a distanza, senza alcun contatto fisico tra venditore e acquirente.
Ciò anche qualora, come nel caso oggetto della presente pronuncia, il venditore oltre ad utilizzare la sua vera identità (operando attraverso un profilo social intestato alla sua persona) invii all'acquirente i propri dati, comprensivi di documento d'identità, indirizzo di residenza e numero di telefono, con conseguente scambio di corrispondenza a mezzo chat. Nel caso di specie, inoltre, i contatti erano addirittura proseguiti attraverso conversazioni telefoniche nonché scambi di messaggi.
Nonostante un simile comportamento rassicurante da parte del venditore, la Suprema Corte ritiene che il mero requisito della “distanza” nelle vendite on line ponga il venditore in una posizione di vantaggio rispetto all'acquirente, non consentendo a quest'ultimo di effettuare, ad esempio, una verifica preliminare sul prodotto acquistato.
Una simile tesi mal si concilia con le operazioni commerciali realizzate a mezzo internet, senza contare il fatto che renderebbe la truffa on line non aggravata un'ipotesi meramente scolastica, senza alcuna possibilità di trovare applicazione nella realtà.
La vendita on line avviene, infatti, nel “cyberspazio”, con la conseguenza che l'acquirente, nel momento in cui decide di acquistare un bene attraverso il web, accetta il rischio derivante dall'impossibilità di effettuare un controllo preventivo sul prodotto in vendita, a maggior ragione se dovesse decidere di pagare anticipatamente il bene. Le maggiori piattaforme eCommerce, infatti, consentono pagamenti su conti virtuali, che vengono sbloccati solo all'esito della ricezione del prodotto e in assenza di contestazioni da parte dell'acquirente. Di conseguenza, anche nella vendita on line la parte acquirente ha tutti gli strumenti per potersi tutelare, non dovendo rivestire obbligatoriamente il ruolo di contraente svantaggiato dalla distanza e dalla possibilità della parte venditrice di agire dietro anonimato.
Pertanto, finché il legislatore non deciderà di creare un'autonoma fattispecie di reato, una simile pronuncia della Suprema Corte è destinata a creare non pochi problemi, soprattutto, nei numerosi casi di reati dal valore economico esiguo e caratterizzati dalla successiva remissione di querela da parte dell'acquirente.
Avv. Michele Accettella
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